Denominazione – Durata
Art. 1
È costituita, con durata illimitata, una Associazione denominata “Habilia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o in breve denominabile anche “Habilia – ONLUS”. L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Sede legale
Art. 2
L’Associazione ha sede in Strada del Treppiè n. 1/C , c.a.p. 50028 BARBERINO TAVARNELLE (FI).
Oggetto e Scopo
Art. 3
L’Associazione non ha fini di lucro; essa svolge la sua attività nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria rivolta a soggetti con disabilità non modificabile o solo parzialmente recuperabile, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto, persegue le proprie finalità attraverso la domotica, l’autonomy, la ripartecipazione, la consulenza alla pari, il trasporto dell’esperienza, la riabilitazione a vari livelli di intensità, l’orientamento allo sport, la consulenza medica e l’utilizzo di tecniche di medicina alternativa.
L’Associazione è tesa a:
- promuovere la riabilitazione funzionale di secondo livello per il mantenimento fisico dei soggetti affetti da disabilità di qualsiasi origine, allo scopo di permettere a tali soggetti di raggiungere e mantenere nel tempo il miglior stato di salute e forma fisica e il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la lesione e/o la patologia.
- promuovere l’unitarietà dell’intervento riabilitativo rispetto a tutte le esigenze del soggetto disabile nella globalità fisica, psichica ed esistenziale della persona.
- promuovere le attività sociali, di formazione, supporto e informazione, di promozione culturale, attività sportive, di svago e intrattenimento in modo da agevolare l’incontro e lo scambio di esperienze fra soggetti affetti da patologie affini e/o con personale qualificato.
- favorire il soddisfacimento delle necessità fondamentali e sociali dei disabili, il loro ampio inserimento sociale e il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile, ha lo scopo di assistere e tutelare i suddetti soggetti nei loro diritti e interessi materiali e morali e di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni.
- tenersi informata e diffondere informazioni sui progressi scientifici e tecnologici nel campo degli ausili o in generale sulla ricerca medica e si propone di favorire la ricerca relativa agli strumenti atti a migliorare la vita quotidiana del soggetto affetto da disabilità.
- promuovere l’aggiornamento professionale e il supporto degli operatori del settore.
- promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni sanitarie nazionali ed estere, con Enti Pubblici e Privati nonché singoli cittadini, altre associazioni e istituzioni scientifiche e culturali per ogni attività utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché agevolare l’accesso a tutte le strutture sanitarie nazionali anche se diverse dalla Azienda Locale Sanitaria di appartenenza.
All’Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per il raggiungimento degli scopi statutari ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’art. 10 D. Lgs.4/12/1997 n. 460.
Patrimonio
Art. 4
Il patrimonio è formato:
- Dalle quote versate dai soci fondatori, all’atto della costituzione, secondo la volontà di ciascuno e secondo le necessità dovute per le spese di costituzione;
- Dalle quote versate annualmente dai soci;
- Dai contributi straordinari che ciascun socio può liberamente versare e che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;
- Da contributi volontari, da donazioni, da legati, lasciti o da altre liberalità disposte da coloro che vogliono sostenere i fini dell’Associazione e da contributi di Istituti, Enti, Comuni, Province, Regioni e Stato.
- Da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
Associati
Art. 5
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividano gli scopi. L’adesione all’associazione è aperta a tutti coloro che abbiano interesse al conseguimento degli scopi statutari e che ne facciano richiesta, anche verbale, al Comitato Direttivo, che accoglie o respinge in merito con decisione insindacabile. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 di Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
In particolare possono aderire all’Associazione:
- Persone affette da disabilità di qualsiasi natura che riconoscono nell’Associazione una possibilità per attenuare una propria situazione di disagio
- Parenti delle persone disabili
- Operatori del settore riabilitativo
- Amministratori di Enti o Istituzioni impegnate in attività di cura, riabilitazione e risocializzazione rivolti alle situazione di disabilità;
- Enti, Istituzioni, Associazioni ed ogni altra forma di personalità giuridica impegnati in attività rivolta alla disabilità
- Ogni cittadino che si riconosce nelle finalità statutarie dell’Associazione.
Si riconosce la qualifica di “fondatori” ai soci che, condividendo gli scopi dell’Associazione, ne firmano l’atto costitutivo e vogliono operare per promuoverne lo sviluppo.
Si riconosce la qualifica di soci “onorari” a coloro, enti o persone, che con la loro attività, durante la vita dell’Associazione, si sono resi meritevoli nel promuovere lo sviluppo della stessa.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il titolo di socio non da diritto ad alcun vantaggio di tipo personale.
Sono “Amici” dell’Associazione tutti coloro che ne sostengono le attività, senza essere associati.
È possibile, in seguito a decisione e nomina da parte del Comitato Direttivo, che un socio presti alla “Habilia onlus” la propria collaborazione professionale o lavorativa nel rispetto delle norme vigenti dei contratti collettivi di lavoro e/o delle tariffe professionali e nei limiti consentiti dal comma 6 dell’art. 10 D. Lgs. 460/97.
Art. 6
I soci possono recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo; le dimissioni divengono effettive alla fine dell’anno durante il quale sono state comunicate.
Art. 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
L’ esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’Associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Organi dell’Associazione
Art. 8
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente del Comitato Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in nessun modo essere vincolata o limitata ed è quindi informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’Assemblea
Art. 9
L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
- all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- alla nomina del Comitato Direttivo
- alla nomina del Collegio dei Revisori
- alla modifica dello Statuto
- all’approvazione dei Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Associazione
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aderenti oppure dal Collegio dei Revisori.
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo ma sempre nel territorio nazionale.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto (lettera o telegramma o telefax o e-mail) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Comitato Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro associato, che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell’Associazione, mediante delega. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Ciascun associato o partecipante maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Direttivo oppure da qualsiasi altro associato.
Il Comitato Direttivo
Art. 10
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, l’intero Comitato Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Comitato Direttivo, il Comitato stesso procede alla sua cooptazione. Il membro cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, la quale potrà confermarlo in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che lo ha cooptato.
Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la determinazione delle quote associative e delle modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- l’ammissione all’Associazione di nuovi Soci;
- l’esclusione dall’Associazione dei Soci;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- la nomina di Comitati Scientifici e di ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6 , dell’art. 10 D. Lgs. 460/1997.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, telegramma, telefax o e-mail) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Comitato Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno sette giorni prima dell’adunanza, in caso d’urgenza almeno due giorni prima dell’adunanza.
Il Comitato Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
Il Presidente
Art. 11
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione della Associazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo. Cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 12
L’Assemblea può nominare da uno a tre Revisori dei Conti effettivi e da uno a due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) scegliendoli tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e a quelle del Comitato Direttivo, con la facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi Libri e controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto; danno parere sui bilanci e predispongono una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Comitato Direttivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il compenso dei Revisori è stabilito dal Comitato Direttivo, tenendo conto delle tariffe professionali in vigore e nel rispetto del disposto di cui all’art. 10 co. 6 lettera c) del D. Lgsl. 460/1997.
Il Bilancio
Art. 13
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Art. 14
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 3 del presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Libri dell’Associazione
Art. 15
Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i Libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione.
Estinzione e scioglimento
Art. 16
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Clausola compromissoria
Art. 17
Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto o fra soci o tra essi e gli organismi dell’Associazione, che possa formare oggetto di compromesso, sarà esperito un tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento della Camera di Commercio di Firenze. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico , nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, che giudicherà secondo diritto, dando luogo ad arbitrato rituale, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
Norma di chiusura
Art. 18
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.